OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PATRIMONI E REDDITI, BIGNAMI (FI): “REGIONE SI ADEGUI A SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE”
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L’Azienda USL della Romagna, a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha inviato a tutti i Dipendenti, al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo un “secondo e ultimo sollecito” con il quale si sollecitano tutti i dipendenti ad adempiere all’obbligo di compilazione/aggiornamento delle dichiarazioni previste dal Codice di comportamento aziendale. Obbligo che prevede il deposito delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali (solo per dirigenti, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario), la comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (per tutti i dipendenti, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario), la dichiarazione a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari (solo per dirigenti, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario), la comunicazione adesione/appartenenza ad associazione o organizzazione (tutti i dipendenti, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario).
Sul tema interviene il deputato di Forza Italia Galeazzo Bignami che già con una interrogazione parlamentare aveva sollevato il tema della potenziale illegittimità di tali disposizioni poiché “la Corte Costituzionale, con sentenza n.20/2019, ha ritenuto incostituzionali gli obblighi, per tutti i dirigenti pubblici, di pubblicare i dati relativi a redditi e patrimonio per violazione del principio di proporzionalità, richiamato dall’Art.3 della Costituzione, con riferimento particolare alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio”. “L’obbligo pertanto – spiega Bignami - permane solo a carico dei Dirigenti che rivestono un ruolo apicale, ossia per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001”.
“Alla luce di tale sentenza – conclude il deputato – la Regione dovrebbe tempestivamente varare nuove linee guida e procedere a una revisione della normativa regionale, dato che l’adempimento di questi obblighi, da parte dei dipendenti che non rivestono ruoli dirigenziali apicali, nonché la producibilità di documenti riguardanti redditi da Partita Iva percepiti fuori dalle strutture ospedaliere, come nel caso dei possessori di Partita IVA che esercitano in regime libero professionale extramoenia, apparirebbe illegittimo e non più dovuto”.